Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7854 - pubb. 01/10/2012

Trust e fallimento, derogabilità della legge fallimentare e diritto del curatore di ottenere la cessazione anticipata del trust

Tribunale Reggio Emilia, 02 Maggio 2012. Est. Fanticini.


Trust e fallimento - Effetti del fallimento del disponente sul trust - Causa sopravvenuta di invalidità dell'atto istitutivo - Esclusione.

Trust - Gestione dell'insolvenza mediante cessio bonorum - Esplicazione dell'autonomia contrattuale - Natura inderogabile della disciplina dettata dalla legge fallimentare - Esclusione - Inapplicabilità al trust istituito per la gestione dell'insolvenza dell'articolo 15 della Convenzione de L'Aja.

Fallimento - Trust liquidatorio - Acquisizione da parte del curatore fallimentare degli assets del trust - Ricorso alla legge regolatrice del trust - Diritto del beneficiario di ottenere la cessazione anticipata del trust.



Nei rapporti fra trust e fallimento, occorre considerare che il fallimento del disponente (originariamente in bonis al momento dell’istituzione) non può incidere sull’atto di trust che ha già definitivamente spiegato ed esaurito i suoi effetti. Nel diritto dei trust, infatti, il disponente “esce di scena” e una vicenda successiva, attinente al settlor, non può determinare effetti sulla “vita” del trust, tantomeno assurgendo a causa sopravvenuta di invalidità dell’atto istitutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che un imprenditore insolvente possa gestire la crisi attraverso la cessio bonorum prevista dagli articoli 1977 seguenti c.c., e quindi attraverso un contratto tipico previsto dall’ordinamento, il quale altro non è che mera esplicazione dell'autonomia contrattuale, consente di escludere che la disciplina dell’insolvenza dettata dalla legge fallimentare debba considerarsi inderogabile. Da ciò consegue l'inapplicabilità al trust istituito per la gestione dell'insolvenza dell'articolo 15 della Convenzione de L'Aja. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La finalità di far pervenire al curatore fallimentare gli assets del trust liquidatorio può essere agevolmente e legittimamente perseguita mediante il ricorso alla legge regolatrice del trust (oltre che all’azione revocatoria, fallimentare od ordinaria): nel diritto dei trust, infatti, il beneficiario vested ha il diritto di ottenere la cessazione anticipata del trust e tale prerogativa ben potrebbe essere esercitata dal curatore, il quale assomma in sé tutte le posizioni beneficiarie del trust liquidatorio che veda creditori quali beneficiari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 1 l. fall.


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