Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 777 - pubb. 01/07/2007

Amministrazione controllata e credito per appalto

Tribunale Mantova, 18 Aprile 2002. Est. Bernardi.


Appalto - Amm. Controllata - Prededuzione - Privilegio art. 2761 c.c. Autorizzazione del G.D. per subentro.



 


 


omissis 

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14-12-1999 la società Officine Tosoni Lino s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano ammesso il suo credito al passivo del fallimento in via chirografaria anziché in prededuzione ed in via privilegiata come invece richiesto.

L’opponente sosteneva che l’Enel nel 1992 aveva affidato in appalto, con ordine n. AAQN10711, la realizzazione dell’edificio della centrale Enel di Brindisi Sud, all’associazione temporanea di imprese costituita dalla ricorrente, dalla Nuova Cimimontubi, dalla Tommaso Sardelli nonché dalla Belleli s.p.a. (già S.M.S.I.), capogruppo mandataria, presso la quale dovevano confluire i pagamenti previsti a carico dell’Enel in relazione ad ogni s.a.l. autorizzato: la Belleli avrebbe poi dovuto accreditare pro-quota le somme erogate dalla committente alle altre imprese mandanti dell’a.t.i. senonchè essa si tratteneva indebitamente i compensi per le prestazioni già eseguite dall’opponente.

L’istante asseriva che non le erano state pagate fatture per un complessivo importo di £ 2.372.542.617 cui dovevano aggiungersi £ 91.764.465 per interessi maturati sino al momento dell’ammissione della Belleli alla procedura di amministrazione controllata e che, per effetto di intese perfezionatesi con scambio di lettere del 28-6-1996 e del 9-7-1996, essa da un lato aveva ceduto ad Impianti s.r.l. parte del proprio credito in linea capitale dall’altro aveva ottenuto  di essere direttamente pagata dall’Enel in relazione alle proprie prestazioni non ancora liquidate dalla committente: in conseguenza di ciò assumeva che il proprio credito nei confronti della fallita ammontava a £ 893.127.484 oltre agli interessi pari a £ 91.764.465 e poiché il debito in questione sarebbe stato assunto e pianificato dalla procedura di amministrazione controllata doveva essere riconosciuta la prededuzione ex art. 111 n. 1 l.f..

Infine la ricorrente chiedeva il riconoscimento del privilegio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1713 I co. c.c. e 2761 II co. c.p.c..

La curatela, costituitasi, si opponeva all’accoglimento del ricorso evidenziando che il credito vantato era interamente maturato nel periodo antecedente l’ammissione della Belleli all’amministrazione controllata e che, alla vicenda relativa alla cessione del credito, gli organi della procedura erano rimasti completamente estranei sicché doveva considerarsi corretta la sua collocazione in via chirografaria: infine l’accordo documentato con lo scambio di lettere sopra menzionate doveva ritenersi privo di efficacia in quanto era espressamente prevista la risoluzione di diritto della proposta nel caso di mancato adempimento anche di uno soltanto dei previsti pagamenti. 

Infine il fallimento opposto sosteneva l’infondatezza della richiesta di riconoscimento del privilegio atteso che esso era previsto a favore del mandatario e non del mandante e che, trattandosi di privilegio speciale, esso non poteva esercitarsi sul denaro in quanto bene fungibile.

La causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In merito alla domanda di riconoscimento della prededuzione va in primo luogo osservato che il rapporto intervenuto fra la Belleli e la società Officine Tosoni va qualificato come appalto in considerazione del fatto che a tale figura ha fatto riferimento l’opponente nella domanda ex art. 93 l.f. e nell’atto introduttivo del presente giudizio mentre le diverse deduzioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale (circa la qualificazione del rapporto come vendita a consegne ripartite) non trova in atti alcun riscontro ma semmai smentita (nelle fatture si parla di fornitura in opera di carpenterie metalliche): inoltre siffatto diverso inquadramento contrattuale è stato prospettato al fine di richiamare al caso di specie la disciplina degli artt. 72 e 74 l.f. (nella supposizione di un subingresso della procedura nelle obbligazioni contrattuali) ma in tal modo operando una inammissibile mutatio della domanda pretendendosi di fondare il proprio assunto da una articolata definizione transattiva del rapporto attuata con l’assenso degli organi concorsuali, al mero subentro nella posizione contrattuale.

Ciò premesso e rilevato che il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo per ogni s.a.l., va osservato che risulta pacifica fra le parti e trova riscontro in atti la circostanza che le prestazioni oggetto del giudizio fossero state tutte interamente compiute nel periodo antecedente l’ammissione della Belleli alla procedura di amministrazione controllata e per le quali l’Enel aveva già liquidato il corrispettivo alla mandataria che non ha poi adempiuto all’obbligazione di riversare all’opponente le somme di sua competenza: al riguardo va osservato che merita condivisione l’orientamento secondo il quale ove nell’appalto sia stato pattuito il pagamento per stati di avanzamento, come nel caso in esame, non può  essere riconosciuta la prededuzione, dovendosi in tal caso escludere che le singole prestazioni costituiscano momenti esecutivi di una obbligazione rigidamente indivisibile tali da attrarre nell’orbita dell’amministrazione controllata l’intero ed unico credito (cfr. Cass. 17-6-1995 n. 6852).

Quanto poi all’accordo perfezionatosi con lo scambio di lettere del 28/6-9/7- 1996 va rilevato che ad esso sono rimasti del tutto estranei gli organi della procedura laddove invece un siffatto accordo transattivo che, secondo la prospettazione dell’opponente avrebbe determinato l’assunzione nell’ambito della procedura di un onere maturato precedentemente, avrebbe necessariamente richiesto l’autorizzazione del G.D. ex artt. 188 e 167 l.f. (per una fattispecie analoga vedi Cass. 5-11-1990 n. 10620).

Alla luce di siffatte conclusioni va ribadita la superfluità di dare ingresso alle istanze istruttorie orali formulate dall’opponente già affermata nel corso dell’istruttoria.

Infine del tutto infondata deve considerarsi la pretesa di riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2761 c.c.: tale privilegio spetta infatti al mandatario e non al mandante al quale la richiamata disposizione non può essere estesa atteso che la normativa sui privilegi ha carattere eccezionale e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica. Da ultimo, come puntualmente evidenziato dalla difesa del fallimento, il privilegio riconosciuto al mandatario dagli artt. 1713 e 2761 c.c. ha carattere speciale e non può pertanto esercitarsi su un bene di natura fungibile quale è il denaro.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa da Officine Tosoni Lino s.p.a.;

condanna l’opponente a rimborsare al fallimento opposto le spese di lite liquidate in complessivi euro 11.085,05 di cui € 278,46 per spese, € 2.306,59 per diritti ed € 8.500,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Mantova, li 18-4-2002.