Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7489 - pubb. 11/07/2012

Omologa del concordato fallimentare e poteri del tribunale nei casi di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati e di convenienza della proposta

Tribunale Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.


Concordato fallimentare - Creditori privilegiati - Soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile - Omesso deposito della relazione giurata del professionista - Assenza di opposizioni - Valutazione in ordine alle alternative praticabili - Opposizione - Necessità.

Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni alla omologazione - Potere del tribunale di valutare la convenienza della proposta - Esclusione - Requisito della meritevolezza - Rilevanza.



Ai sensi dell'art. 124, comma 3, legge fallimentare, nel caso in cui i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, quand'anche in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, la proposta di concordato fallimentare sarebbe inammissibile se non venisse depositata la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma, lett. D) designato dal tribunale. Il tribunale, tuttavia, pur in presenza di tale vizio di ammissibilità della domanda concordataria, in assenza di opposizioni da parte dei creditori dissenzienti o di terzi, dovrà procedere all'omologazione; la mancata presentazione della relazione giurata può infatti essere presa in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, legge fallimentare, in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti quando la proposta sia stata approvata con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino le conseguenti opposizioni dei creditori dissenzienti. È solo in quest'ultima ipotesi che il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)

In assenza di opposizioni all'omologazione del concordato fallimentare, al tribunale è sottratto qualsiasi potere di indagare sulla convenienza della proposta, essendo rimessa ogni valutazione di merito all'esclusivo giudizio dei creditori concorrenti e ciò anche nel caso in cui, in relazione all'incapienza dell'attivo, sia stata prevista soltanto una soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ammessi al passivo, configurandosi invero la proposta concordataria totalmente remissoria per il creditori chirografari. L'unico limite infatti che incontra oggi la proposta di concordato fallimentare è quello della meritevolezza della tutela del modello negoziale proposto, in base al principio generale fissato dall'art 1322 cod. civ.; meritevolezza che può considerarsi certamente rispettata quando i creditori accettino il pagamento parziale del loro credito privilegiato, rinunziando alla parte retrocessa a chirografo, essendo, nel nostro ordinamento, ammessa la rinunzia del credito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)


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Massimario, art. 124 l. fall.

Massimario, art. 129 l. fall.


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