Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 674 - pubb. 01/01/2007

Fusione e cessione di azienda bancaria e riassunzione del giudizio di revocatoria

Tribunale Mantova, 25 Febbraio 2004. Est. Bettini.


Azione revocatoria fallimentare - Fusione per incorporazione della banca convenuta - Interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - Cessione e conferimento di ramo d'azienda bancaria - Riassunzione del processo solo nei confronti della società conferitaria - Estinzione del processo.



 


 


omissis 

Il giudice istruttore, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- all’udienza del 27/5/03 il procuratore della convenuta Banca Agricola Mantovana S.p.A. dichiarava l’avvenuta fusione per incorporazione della banca in Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il giudice, alla luce di tale dichiarazione, interrompeva il processo ex art. 300 c.p.c.

- con ricorso del 25/8/03 la curatela attrice riassumeva il giudizio nei confronti della Banca Agricola Mantovana S.p.A.,assumendo che la dichiarata fusione per incorporazione era avvenuta con atto notarile del 25/3/03 ma che contestualmente, con altro atto redatto nella medesima data, era stata costituita la Nuova Banca Agricola Mantovana S.p.A. cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva conferito un ramo della sua azienda – lo stesso relativo all’incorporata B.A.M. S.p.A. – con relativi diritti, rapporti, debiti, crediti ed azioni e che tale nuovo soggetto aveva preso contestualmente la nuova denominazione Banca Agricola Mantovana S.p.A.; era dunque nei confronti di tale nuovo soggetto che il processo doveva proseguire;

- all’udienza del 20/1/04 si costituiva la Banca Agricola Mantovana S.p.A. che, pur non contestando la ricostruzione della vicenda successoria, affermava che ex artt.110 e 111 c.p.c. la riassunzione sarebbe dovuta avvenire nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e non della (nuova)Banca Agricola Mantovana S.p.A.;

- eccepiva pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta decadenza dal relativo termine;

ritenuto che:

- l’eccezione di estinzione è fondata e merita accoglimento;

- ex art. 110 c.p.c. nel caso in cui una parte muoia o venga meno per altra causa il processo deve proseguire nei confronti del successore a titolo universale; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pur non condiviso da una parte della dottrina, la norma disciplina il fenomeno della successione a titolo universale nel caso in cui la persona fisica o giuridica venga meno ed è volta a ripristinare la necessaria bilateralità del processo;

- tale evenienza – e cioè il venir meno dell’originaria convenuta – si è verificata nel caso di specie ed ha assunto rilevanza processuale attraverso il meccanismo dell’interruzione ex art. 300 c.p.c.: la fusione per incorporazione della B.A.M. S.p.A. in M.P.S. S.p.A. ha infatti determinato la sua estinzione, id est il venir meno previsto dalla norma (Cass. Civ., I, N. 10595/01);

- poiché la società incorporante è successore a titolo universale di quella incorporata, ex art.110 c.p.c. è nei confronti della prima che deve proseguire il processo;

- ex art.111 c.p.c., invece, è di regola indifferente per la prosecuzione del processo la successione a titolo particolare nella res litigiosa, e cioè nel diritto controverso, salvi l’intervento e la chiamata in causa del successore (comma 3) o la sua facoltà di proporre appello avverso la sentenza (comma 4);

- ciò è dovuto al fatto che la sua rilevanza obbligherebbe la parte originaria ad iniziare un nuovo processo nei confronti del successore, senza che ciò sia necessario poiché – secondo l’interpretazione sopra prospettata – la successione a titolo particolare presuppone che la parte originaria non venga meno, altrimenti si verserebbe in un’ipotesi di successione a titolo universale disciplina dal citato art..110 c.p.c.;

- anche tale evenienza si è verificata nel caso di specie: il conferimento di azienda alla nuova B.A.M. S.p.A. da parte di M.P.S. S.p.A. ha integrato un’ipotesi di successione a titolo particolare (Cass. Civ. SS.UU., N. 875/03);

- e tuttavia a tale fatto il processori per sé resta insensibile, come già detto, dovendo proseguire nei confronti del successore a titolo universale ex art.110 c.p.c. e quindi nei confronti di M.P.S. S.p.A.;

- per tale motivo B.A.M. S.p.A. ha eccepito la mancata riassunzione nei confronti di M.P.S. S.p.A. e, quindi, l’estinzione del giudizio per decorrenza del termine       ex art.303 c.p.c.;

- rileva invece la curatela attrice che la citazione del successore a titolo particolare ha determinato in verificarsi dell’ipotesi di cui all’art.111/3 c.p.c., ha cioè determinato la sua chiamata in causa, con l’effetto di renderlo litisconsorte necessario (insieme a quello a titolo universale) e, quindi, di determinare in un’ipotesa di mera incompletezza del contraddittorio, sanabile ex art.291 c.p.c.;

- la tesi, pur suggestiva, non merita condivisione;

- anzitutto ex art.303 c.p.c. la riassunzione, per essere tale, deve essere necessariamente compiuta nei confronti delle parti che devono costituirsi per proseguirlo e, per quanto già detto, il successore a titolo particolare non è parte necessaria, dovendo il processo proseguire nei confronti del successore a titolo universale e non necessariamente nei confronti di quello a titolo particolare;

- è vero che se è chiamato in causa o interviene diventa parte determinando un’ipotesi di litisconsorzio necessario; ma è anche vero che tale litisconsorzio ha una natura particolare, tanto che la migliore dottrina lo qualifica in realtà come unitario, costituendosi fra parti che non devono necessariamente essere convenute insieme nello stesso processo fin dall’inizio e anche successivamente, ma possono solo esserlo, salva poi l’unitarietà del loro essere parte, una volta che – e solo se – anche il successore a titolo particolare sia entrato nel processo e quello a titolo universale non ne sia estromesso;

- inoltre la chiamata in causa, per regola generale, deve essere autorizzata dal giudice ex art.269 c.p.c. ed invece l’atto di riassunzione non la prevede, tanto che nel caso di specie non è stata richiesta;

- la riassunzione operata, quindi, da un lato non può qualificarsi come valida chiamata in causa ex art.111/3 c.p.c. e dall’altro non è stata compiuta nei confronti di chi doveva proseguire il processo;

- né può essere invocata a sostegno delle proprie ragioni la citata sentenza Cass. Civ., SS.UU., N.875/03, che appunto legittimerebbe la chiamata in causa – in tal modo – del solo successore a titolo particolare, salva poi l’integrazione del contraddittorio;

- da un lato non può non rilevarsi la contraddittorietà della sua motivazione: la Suprema Corte riferisce di una riassunzione del processo nei confronti del solo successore a titolo particolare in seguito ad annullamento con rinvio – nel giudizio di legittimità – di una sentenza del Giudice di Pace, ma poi motiva la legittimità della riassunzione stessa con riferimento all’art.111/4 c.p.c., e dunque come se si trattasse di un appello;

- dall’altro è proprio il riferimento a tale ultimo comma, ed alla giurisprudenza richiamata, che non pare attagliarsi al caso di specie atteggiandosi l’art.111/4 c.p.c. come (parziale) eccezione alla regola dell’irrilevanza nel processo del fenomeno successorio disciplinato dalla stessa norma;

- nel caso in cui sia già stata pronunciata la sentenza, per espressa previsione, il successore a titolo particolare può impugnarla poiché produce effetti anche nei suoi confronti, e quindi – afferma la Corte di legittimità – può anche essere destinatario dell’appello altrui: essendo esplicitamente prevista la sua legittimazione attiva può essergli riconosciuta anche quella passiva;

- dunque ex art.111/4 c.p.c. il successore a titolo particolare può diventare parte anche se non lo era stato precedentemente, ed anche autonomamente rispetto all’attività processuale del successore a titolo particolare, e cioè per sua iniziativa, salvo il verificarsi del litisconsorzio necessario, rectius unitario, anche con costui con l’eventuale necessità della sua integrazione;

- ma ciò si giustifica proprio perché è stata pronunciata una sentenza che produce effetti anche nei suoi confronti, tanto che la norma lo prevede espressamente (Cass. Civ., N.713/95);

- negli altri casi, e dunque anche in quello di specie, se il successore a titolo particolare non è già parte del processo e questo si interrompe per il venir meno di una delle parti, ex art.110 c.p.c. esso deve essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale che è ex art.303 c.p.c. la parte che deve stare in giudizio;

- poiché nel caso di specie ciò non è accaduto, merita accoglimento l’eccezione dell’estinzione del giudizio ex art.307 c.p.c., essendo già decorso il termine semestrale ex art.305 c.p.c.;

- né può dubitarsi che l’odierna convenuta abbia un interesse in tal senso essendo comunque parte e producendosi gli effetti della sentenza anche nei suoi confronti, sia pure citata in modo irrituale e, quindi, inefficace rispetto all’impedirsi del dedotto fenomeno estintivo;

P. Q. M.

visti gli artt.307 e 310 c.p.c.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Si comunichi.

Mantova, 25/2/2004