Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4685 - pubb. 23/05/2011

Amministrazione straordinaria, richiesta di esecuzione del contratto pendente da parte del commissario ed effetti sulla facoltà di scioglimento

Tribunale Udine, 16 Maggio 2011. Est. Pellizzoni.


Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione.



Con una norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 bis della legge n. 166/2008, che ha convertito in legge il d.l. n. 134/2008 (c. d. decreto Alitalia), il legislatore ha chiarito che "la disposizione di cui al comma 2 dell'art 50 del d. lgs. n. 270/1999, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'art. 51, commi 1 e 2 ". La norma in questione esclude pertanto che ai sensi del secondo comma dell'art. 50 del d. lgs. n. 270/99 - sino alla dichiarazione di subentro del commissario - il comportamento volto a dare esecuzione al contratto possa essere qualificato come un subentro per facta concludentia e possa precludere allo stesso la facoltà di scioglimento prevista dal primo comma del medesimo articolo, ma fa comunque salve le prestazioni eseguite dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in favore della stessa, trattandosi di prestazioni rese a favore del commissario a mente dell'art. 52 d. lgs. n. 270/99 e quindi di crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Nell'ipotesi in cui, pertanto, il contratto sia tacitamente proseguito anche dopo la dichiarazione di insolvenza e dopo l'ammissione di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, non avendo il commissario formalmente esercitato la facoltà di subentro prevista dall'art. 51, secondo comma, i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza soggiacciono alla regola del concorso e vanno pertanto ammessi in chirografo, mentre i crediti insorti nel periodo intermedio, decorrente dalla data di dichiarazione di insolvenza a quella di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, vanno ammessi in prededuzione a mente degli artt. 18 e 20 del d. lgs. n. 270/99, secondo cui i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1 della l. fall. Nessun rilievo appare avere la circostanza che il commissario abbia formalmente comunicato la sua intenzione di sciogliersi dal rapporto dopo la cessazione degli effetti per esaurimento dello stesso, in quanto la legge collega il diritto alla prededuzione non già a tale dichiarazione negativa, ma solamente al formale esercizio della facoltà di subentro. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


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