Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32797 - pubb. 12/03/2025
Il concordato semplificato è compatibile con un piano che preveda una gestione pluriennale dell’impresa finalizzata alla continuità aziendale?
Appello Firenze, 05 Febbraio 2025. Pres. Delle Vergini. Est. Nicoletti.
Concordato semplificato - Continuità aziendale - Piano che preveda la gestione pluriennale dell’impresa
"Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCI ha natura esclusivamente liquidatoria e non può essere utilizzato per perseguire finalità di continuità aziendale, neanche in forma indiretta o transitoria. "
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La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il reclamo presentato contro il decreto del Tribunale di Livorno, che aveva dichiarato inammissibile una proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies CCI. Il Tribunale aveva ritenuto che la proposta fosse incompatibile con la natura liquidatoria della procedura e che vi fossero carenze nel rispetto dell’iter previsto dal Codice della Crisi.
Nello specifico, la Corte ha ribadito che il concordato semplificato è una procedura esclusivamente liquidatoria, come si evince dall’intestazione dell’art. 25-sexies CCI. Per tale motivo, un piano che preveda una gestione pluriennale dell’impresa finalizzata alla continuità aziendale – anche solo transitoria – è estraneo alla finalità della procedura. Nel caso di specie, la proposta non solo prevedeva la gestione dell’attività per un periodo di cinque anni prima della liquidazione, ma fondava il pagamento dei creditori sui flussi di cassa generati dall’attività in corso, subordinando la vendita dei beni aziendali a condizioni incerte.
Inoltre, la Corte ha rilevato irregolarità formali nella proposta, tra cui l’assenza di un’indicazione chiara delle somme da destinare ai creditori privilegiati e la mancata dimostrazione che le alternative di risoluzione della crisi ex art. 23 CCI non fossero praticabili. Anche le trattative con i creditori non erano state condotte con correttezza e buona fede, come richiesto per accedere alla procedura semplificata. In particolare, l’impresa aveva omesso di valutare soluzioni alternative suggerite dall’Agenzia delle Entrate, principale creditore.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, rigettando il reclamo senza condanna alle spese, in assenza di controparti costituite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. F. P.
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