Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32707 - pubb. 25/02/2025

Azione revocatoria ordinaria, sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. e conversione del sequestro in pignoramento

Tribunale Modena, 14 Febbraio 2025. Pres. Di Pasquale. Est. Lucchi.


Azione revocatoria ordinaria – Sequestro conservativo – Conversione in pignoramento – Definitività pronuncia inefficacia – Necessità


Azione revocatoria ordinaria – Sequestro conservativo – Conversione in pignoramento – Configurabilità – Sussiste


Espropriazione contro terzo proprietario – Azione revocatoria ordinaria – Condizione procedibilità – Necessità



In relazione alla figura del sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2, cod. civ., la conversione si realizza solo con la definitività della pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cod. civ., atteso che è in tale momento che il titolo esecutivo contro il debitore diventa opponibile al terzo proprietario ed è azionabile anche contro di lui.


Ottenuta la sentenza di inefficacia dell’atto di alienazione, il creditore sequestrante potrà giovarsi dell’istituto della conversione automatica del sequestro in pignoramento al fine di mettere in esecuzione, in danno del terzo proprietario, il titolo esecutivo già in precedenza ottenuto nei confronti del proprio debitore.


Il positivo esperimento dell'azione revocatoria non si pone come condizione di proseguibilità dell'azione esecutiva ex artt. 602 e ss. c.p.c. ma come condizione di procedibilità di essa nei confronti dei terzi, nel senso che la dichiarazione di inefficacia dell'alienazione deve necessariamente precedere il pignoramento. (Riccardo Conte) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’avv. Riccardo Conte


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