Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32600 - pubb. 05/02/2025

Il Tribunale di Brindisi sulla liquidazione controllata

Tribunale Brindisi, 14 Gennaio 2025. Pres. Palazzo. Est. Natali.


Liquidazione controllata - Interpretazione costituzionalmente orientata - Doverosità - Sussistenza


Liquidazione controllata - Principi solidaristico e personalistico - Interpretazione costituzionalmente orientata - Doverosità - Sussistenza


Liquidazione controllata - Principio personalistico - Definizione


Liquidazione controllata - Principio personalistico - Novità - Configurabilità


Liquidazione controllata - Principio solidaristico - Definizione


Liquidazione controllata - C.d. analisi economica del diritto - Ricostruzione - Ammissibilità


Principio (personalistico e solidaristico) - Rapporti di diritto comune fra privati - Valenza immediatamente precettiva - Configurabilità


Liquidazione controllata - Natura pubblicistica del credito - Pronuncia di condanna per responsabilità erariale - Giudicato - Circostanza ostativa - Esclusione


Liquidazione controllata - Credito da condanna per responsabilità erariale - Circostanza ostativa - Esclusione - Argomento testuale - Configurabilità - Argomento sistematico


Liquidazione controllata - Credito da condanna per responsabilità erariale - Circostanza ostativa - Esclusione - Argomento sistematico - Configurabilità


Liquidazione controllata - Credito da condanna per responsabilità erariale - Circostanza ostativa - Esclusione - Argomento teleologico - Configurabilità


Liquidazione controllata - Giudicato per responsabilità erariale - Circostanza ostativa - Esclusione - Successione normativa - Configurabilità



Sotto il profilo sistematico, non possono sottacersi “le inevitabili implicazioni interpretative” della cornice costituzionale che fa da sfondo al microsistema della composizione della crisi, “irradiandolo” e conferendogli una peculiare forza interpretativa che taluna dottrina ha declinato in termini di efficacia passiva rafforzata; carattere che, come noto, deve riconoscersi ad ogni normativa di attuazione di norme o anche solo principi costituzionali.


A venire in rilievo sono, in particolare, i principi solidaristico e personalistico che trovano fondamento nell’art. 2 Cost., quale clausola generale e fattispecie "aperta" e come tale idonea a consentire la recezione da parte dell’ordinamento e la giuridicizzazione delle istanze, di per sé mutevoli e cangianti del corpo sociale. E ciò non solo ai fini risarcitori come denota il lungo e travagliato percorso del danno non patrimoniale, ma anche in relazione ai diversi apparati rimediali che vengono approntati, di volta in volta, dal legislatore anche speciale.


La Persona, la cui giustiziabilità deve riconoscersi a prescindere dalla circostanza che chi aneli ad una tutela di tipo processuale (o procedimentale) rivesta lo status di cittadino – costituisce il presupposto della costruzione costituzionale e, al contempo, fine cui la stessa deve tendere e come tale concorre a delineare quel nucleo rigido e essenziale, che deve ritenersi indisponibile da parte del legislatore ordinario, così come della stessa maggioranza di governo.


Come più volte evidenziato dalla Corte Costituzionale, la Persona deve essere considerata, innovativamente rispetto al passato, “non in modo isolato e astratto”, ma “nella sua connessione con la prassi dei rapporti interpersonali e comunitari” e, dunque, quale soggetto relazionale che ha bisogno per realizzarsi di idonee condizioni non solo famigliari ma anche sociali e economiche, in ciò essendo evidente lo scarto rispetto al passato ove si consideri che la tradizione liberale conosceva una dimensione meramente individualista, fondata sul paradigma dell’individuo quale “soggetto di volontà”, libero e capace di autodeterminarsi con riguardo alla propria sfera giuridica, creando “rapporti giuridici per mezzo delle proprie volizioni”; laddove lo statalismo ha tramutato l’individuo in mero organo servente alle finalità della comunità statale.


Per quanto concerne il diverso, ma correlato principio solidaristico, come evidenziato da autorevoli Autori, lo stesso può essere declinato secondo due distinti modelli operativi:
1. la “solidarietà di tipo correttivo”, che si serve di strumenti quali la buona fede oggettiva per incidere, invalidandolo, su un determinato vincolo contrattuale (si pensi alle nullità di protezione di cui alla disciplina comunitaria consumieristica e in materia antitrust) oppure per integrare il regolamento contrattuale in virtù del meccanismo di eterointegrazione contrattuale, discendente dal combinato disposto degli art. 1375 e 1175 c.c.;
1. la “solidarietà” in chiave dinamica o proattiva che è fondamento degli strumenti normativi di riequilibrio sociale e economico, nel quale si inserisce anche la disciplina della microcomposizione che legittima un sacrifico del diritto all’integrale soddisfazione dei crediti – peraltro, anch’esso dotato di rilievo giuridico sovranazionale in virtù della concezione ampia che la Cedu adotta in materia di proprietà, ricomprendendovi i crediti – e ciò ogniqualvolta questo sia necessario per preservare un soggetto debole, indebitato in modo irresolubile.


In una prospettiva di lettura, fondata sulla c.d. analisi economica del diritto, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto riversare il peso economico, correlato all’esposizione debitoria del sovraindebitato, sul ceto creditorio nel suo complesso, tramutandolo in un costo che tal ultimo è chiamato ad affrontare.


Di tale duplice principio (personalistico e solidaristico) si riconosce, oramai - anche da parte del Giudice delle Leggi - la valenza immediatamente precettiva e la sua applicabilità, non solo nei rapporti verticali fra Stato (e, in genere, le istituzioni) e il cittadino, bensì nei rapporti di diritto comune, fra privati, venendo a costituire non più solo, in via esclusiva, parametro per il giudizio di costituzionalità delle norme primarie, ma regola direttamente operante nei rapporti orizzontali oltre che parametro indefettibile nell’esegesi delle norme di diritto sostanziale e processuale.


La natura pubblicistica del credito, per quanto derivante da una pronuncia di condanna per responsabilità erariale, passata in giudicato, non costituisce circostanza ostativa all’accesso alla procedura, né tale posta patrimoniale passiva può essere sottratta alla falcidia, ingenerata dalla ricomprensione nel programma liquidatorio.


Nel senso della assoggettabilità alla procedura liquidatoria esdebitatoria, depone il fatto che, sotto il profilo testuale, la norma di parte speciale prevede l’espressa esclusione di alcune tipologie di debito in ragione della genesi degli stessi o della loro natura; ipotesi che, in considerazione della generalità del principio di onnicomprensività della procedura liquidatoria esdebitatoria, devono ritenersi tassative e di stretta interpretazione


Nel senso della assoggettabilità alla procedura liquidatoria esdebitatoria, depone il fatto che, sotto il profilo sistematico, non vi sono indizi normativi o elementi di disciplina che portino a ritenere che l’ordinamento abbia circondato di speciali garanzie il credito pubblico, anche se di natura risarcitoria e per responsabilità contabile, sotto il profilo della sua non tangibilità nel quantum. D’altronde, costituisce principio interpretativo consolidato, seppur conseguente al ribaltamento delle originarie posizioni della Cgue, quello per cui i crediti fiscali, anche se di derivazione comunitaria come l’Iva, sono, normalmente, destinati a subire la falcidia propria della procedure concorsuali sia maggiori e minori. Ciò, limitatamente, ai secondi, il cui gettito è destinato a confluire nelle casse dell’Unione, ogniqualvolta siano state rispettate le condizioni, prima individuate in sede interpretativa dalla Cge (C. giust., 7.4.2016, C546/14, Degano Trasporti s.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione) e, poi, trasfuse nella novella della legge fallimentare (ovvero l’esistenza di un procedimento che sia idoneo ad assicurare, con le sue specifiche garanzie, che il credito non conoscerebbe, aliunde, una migliore percentuale di realizzazione).


Nel senso della assoggettabilità alla procedura liquidatoria esdebitatoria, depone il fatto che, sotto il profilo teleologico, l’esclusione dei debiti nei confronti di enti pubblici - argomentata in via meramente interpretativa e in difetto di una copertura normativa - sarebbe contraria alla ratio della disciplina regolativa della microcomposizione, in quanto impedirebbe quell’effetto esdebitatorio che costituisce il fine ultimo della normativa settoriale, inaugurata dalla l. 3 del 2012 e mutuata dal CCI, sia che lo stesso si produca automaticamente sia che, invece - come nell’ipotesi della liquidazione controllata - debba transitare attraverso il vaglio giudiziale di meritevolezza.


Non rileva che lo stesso titolo di formazione giudiziale sia passato in giudicato in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in altra sede, la definitività del quantum dovuto che discende dall’effetto di giudicato opera su un piano diverso da quello della sua esigibilità e eseguibilità che può essere preclusa da una vicenda negoziale bilaterale, come una transazione, oppure, come nel caso di specie, da una previsione normativa che legittimi ad una sua rimodulazione in minus del debito stesso, o ancora da un provvedimento amministrativo, (seppur in tal ultimo caso, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa); ciò, con l’unica differenza che, in tale secondo caso, l’inesegibilità (totale o parziale) del giudicato dipende da una previsione (generale e astratta) unilaterale e imperativa.
D’altronde, tale ordine di considerazioni assume ancora maggiore pregnanza ove l’una e l’altra rappresentino fatti sopravvenuti, ben idonei ad incidere anche su una sentenza non più reversibile nei propri effetti.
Infatti, quando a venire in rilievo, in relazione ad un rapporto giuridico, non “puntiforme” ovvero produttivo di effetti istantanei e immediati, ma ancora “vitale” siano un giudicato e una successiva regolamentazione, qualunque ne sia la fonte, si è in presenza di una successione normativa o, comunque, regolatoria che risponde al criterio risolutivo dei conflitti tra norme per cui lex posterior derogat priori. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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