Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32509 - pubb. 24/12/2024
AdR ad efficacia estesa ex art. 61 CCII: classamento tributi erariali e locali
Tribunale Verona, 12 Dicembre 2024. Pres., est. Lanni.
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII – Efficacia estesa ex art. 61 CCII – Classamento – Tributi locali ed erariali – Trattamento – Estensione degli effetti ai soli tributi locali – Ammissibilità
In tema di classamento nell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ex artt. 57 e 61 CCII, è ammissibile la previsione di un’unica categoria per i tributi statali e locali, assistiti dal medesimo privilegio ex art. 2752 c.c., come pure la previsione dell’estensione degli effetti al solo credito da tributi degli enti locali (e non anche in senso inverso) e solo in caso di adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione (e non anche in caso di omologa forzosa), posto che in caso contrario, si aggirerebbe la disciplina sulla transazione fiscale contenuta nell’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.), che ha natura inderogabile.
D’altra parte, il principio di indisponibilità dei tributi deve ritenersi superato nella materia concorsuale (v. Cass. SU n. 8504/21) e il fatto che l’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.) contempli solo i crediti erariali non esclude, in difetto di diverse ed espresse previsioni, che i crediti per tributi locali possano essere falcidiati e trattati al pari degli altri creditori privilegiati. Del resto, se si volesse far derivare dalla mancata previsione dei tributi degli enti locali nell’art. 61 CCII (art. 63, n.d.r.) l’esclusione della possibilità di falcidia degli stessi, si arriverebbe all’irragionevole conclusione che a tali tributi l’ordinamento concorsuale assicurerebbe un trattamento migliore dei crediti erariale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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