Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30444 - pubb. 17/01/2024

Liquidazione controllata: Procedura unitaria instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse

Tribunale Mantova, 15 Dicembre 2023. Pres., est. Gibelli.


Crisi da sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Procedure familiari - Procedura unitaria instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse - Competenza - Possibilità di scegliere uno dei due Fori rispettivamente competenti per le procedure se separatamente avviate - Sussistenza - Applicazione analogica del criterio della prevalenza del Foro di colui che presenta l'esposizione debitoria maggiore ex art. 286 C.C.I.I. - Esclusione



Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la propria competenza anche se uno dei due ricorrenti risulta residente nella circoscrizione del foro di Verona affermando che “alla luce di quanto disposto dall’art. 66 CCI, applicabile nel caso di specie, e del fatto che, in caso di procedura unitaria, instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse, deve ritenersi consentita la scelta di uno dei due fori rispettivamente competenti per le procedure, se separatamente avviate, non potendo trovare applicazione analogica la disposizione di cui all’art. 286 CCI, riferita alle procedure di concordato di gruppo, dove si prevede la prevalenza del Foro del soggetto che presenta l’esposizione debitoria maggiore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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