Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30170 - pubb. 24/11/2023

Sovraindebitamento: l’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore

Tribunale Ancona, 15 Novembre 2023. Est. Filippello.


Sovraindebitamento - Concordato Minore liquidatorio - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Ammissibilità - Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII - Interpretazione - Applicabilità al solo imprenditore collettivo - Sussistenza


Sovraindebitamento - Cancellazione dell’imprenditore individuale dal Registro Imprese - Residui debiti d’impresa - Qualifica di consumatore - Esclusione


Sovraindebitamento - Imprenditore individuale cessato - Residui debiti d’impresa - Diritto all’accesso ad almeno una procedura negoziale in alternativa alla liquidazione controllata - Sussistenza



La cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all’apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell’art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.


L’imprenditore individuale cessato che versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e non di natura consumeristica non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art 67 CCII dovendosi escludere il ricorrere della qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all’art 2 c.1 lett e del CCII.


L’imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e dunque non di natura consumeristica) non può accedere alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII. Escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (anche se di tipo liquidatorio), comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore l’esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice del Codice e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona


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