Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30050 - pubb. 07/11/2023

Ancora sull’accesso alla liquidazione controllata tramite procedura familiare ex art. 66 CCII

Tribunale Ravenna, 21 Ottobre 2023. Pres. Parisi. Est. Gilotta.


Liquidazione Controllata - Procedura familiare ex art. 66 CCII - Ammissibilità



È ammissibile la presentazione di un unico ricorso c.d. familiare di accesso alla liquidazione controllata; infatti, pur dovendosi rilevare come la menzione dell’ “unico progetto di risoluzione della crisi” e il riferimento espresso all’applicazione delle procedure ex artt. 67 e ss. o 70 e ss. CCI rendano evidente come il proprium della procedura familiare si apprezzi nel caso della proposizione congiunta di tali strumenti, la norma ex art. 66 CCI è pur sempre di carattere generale e l’art. 65 CCI, che definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, menziona anche alle procedure del titolo V, Capo IX e, quindi, pure la liquidazione controllata (Trib. Verona 5.10.2022).
Al di là di tale argomento letterale, per vero, non univoco (il Capo II del Titolo IV è dedicato ai soli “strumenti di regolazione della crisi”, ossia nel caso del sovraindebitamento, al concordato minore e alla ristrutturazione debiti del consumatore), militano a favore dell’ammissibilità del procedimento liquidatorio essenzialmente argomenti di ordine pratico, dato che – in sostanza – la procedura familiare consta di un cumulo soggettivo di domande autonome e oggettivamente connesse, in ragione del quale è opportuna la trattazione simultanea, anche in un’ottica di contenimento dei costi.
Tuttavia, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, una per ciascuno dei ricorrenti; inoltre, il nominando liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI, curando che le masse attive e passive delle tre procedure siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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