Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29584 - pubb. 02/08/2023

Concordato preventivo con riserva, istanza di liquidazione giudiziale e proroga del termine per il deposito della proposta e del piano

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 31 Maggio 2023. Pres. Quaranta. Est. Di Rauso.


Concordato preventivo con riserva - Pendenza di istanza di liquidazione giudiziale - Proroga del termine concesso per il deposito della proposta e del piano



Nel concordato preventivo con riserva, con riguardo alla condizione prevista dall’articolo 44 CCI secondo cui la proroga è concedibile in assenza di domande per l’apertura di liquidazione giudiziale, occorre distinguere l’ipotesi in cui la domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene presentata prima del deposito della proposta di concordato da quella in cui essa in cui sia presentata in pendenza del termine per il deposito della proposta e del piano, di guisa che solo in questo secondo caso sarebbe possibile concedere la proroga, in un’ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare la procedura concordataria al fine di soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale.


Laddove, viceversa, la domanda di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore sia precedente rispetto alla domanda di concordato, la proroga non è concedibile, in linea con il dato letterale esplicito dell’art. 44 CCI, in funzione tutela dei creditori, al fine di evitare che la istanza di proroga venga utilizzata quale strumento potenzialmente dilatorio, finalizzato esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con paralisi delle azioni che potrebbero intraprendere i creditori nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale e, dunque, foriera di un potenziale danno per questi ultimi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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