Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28661 - pubb. 07/02/2023

Le attività del commissario giudiziale nel concordato semplificato

Tribunale Udine, 24 Gennaio 2023. Pres. Venier. Est. Calienno.


Concordato semplificato – Liquidatore giudiziale – Funzioni e compiti



Le funzioni di liquidatore giudiziale del concordato semplificato possono essere affidate al professionista già nominato ausiliario, il quale, in detta veste provvederà:
1) a prendere in consegna i beni della società;
2) a prendere in consegna le somme oggetto del deposito fiduciario;
3) a consolidare lo stato passivo della società;
4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui all’art.182 L.Fall. (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all’art. 490 almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) comparendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all’approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell’attività;
6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari, provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 182 legge fall., il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamene alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, ai creditori a norma dell’articolo 171, comma 2°, legge fall..
Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 116 legge. fall.
Andrà quindi disposta, in ossequio all’art.182 legge fall. la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, indicati in dispositivo.
Infine, occorre dare atto, in forza dell’espresso richiamo operato dall’ultimo comma dell’art.18 DL 118/21, dell'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli, 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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