Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28155 - pubb. 05/11/2022

Misure protettive: il Tribunale di Roma precisa gli effetti della indisponibilità a trattare di uno o più creditori

Tribunale Roma, 10 Ottobre 2022. Pres., est. La Malfa.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive



La contrarietà di un creditore alle trattative non può valere né ad impedire lo svolgimento delle stesse, nè il dispiegarsi dell'ombrello protettivo offerto dalle misure protettive; al contrario, proprio la previsione normativa di dette misure evidenzia che l'ordinamento ha fatto la scelta di dare la precedenza al tentativo di salvataggio delle imprese rispetto alla piena ed assoluta tutela dei creditori.


La valutazione che dovrà compiere il giudice adito per la conferma delle misure protettive a fronte della indisponibilità a trattare di uno o più creditori è, infatti, quella di verificare se detta indisponibilità costituisca o meno un ostacolo tale da impedire il risanamento dell'impresa, tenuto conto dell'ammontare dei crediti, della loro portata percentuale rispetto all'intera posizione debitoria soprattutto in relazione al concreto dispiegarsi della situazione economica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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