Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2328 - pubb. 03/08/2010

Beni non compresi nel fallimento, livello minimo socialmente adeguato ed esistenza libera e dignitosa

Tribunale Udine, 21 Maggio 2010. .


Fallimento – Effetti del fallimento sul fallito – Beni non compresi nel fallimento – Pensioni – Condizione personali del fallito – Limiti.

Fallimento – Giudice delegato – determinazione della quota di reddito da destinare alla procedura – Minimo socialmente adeguato. (03/08/2010)



Il limite fissato dalla disposizione dell’art. 46, comma 2, legge fallimentare, non è ristretto alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della famiglia, ma deve considerare la sua situazione nel complesso, tenendo conto di tutte le circostanze, anche pregresse, in modo tale da contemperare le esigenze del debitore con le ragioni dei creditori. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)

Il giudice delegato, ai fini della determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve individuare una misura intermedia fra il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall’art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)



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