Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21516 - pubb. 10/04/2019
Fallimento e processo esecutivo: la liquidazione delle spese di giustizia compete al giudice dell’esecuzione
Tribunale Novara, 01 Aprile 2019. .
Fallimento – Accertamento del passivo – Pendenza di esecuzione immobiliare – Liquidazione delle spese di giustizia sostenute dal creditore – Competenza del giudice dell’esecuzione
La liquidazione delle spese di giustizia sostenute dal creditore nell’ambito del processo esecutivo nel quale sia intervento il curatore del fallimento ai sensi dell’art. 107 legge fall. deve essere effettuata dal giudice dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Credito fondiario
- ∙ Riparto del credito fondiario
- ∙ Liquidazione delle spese di giustizia del creditore fondiario
- ∙ Liquidazione delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.
Segnalazione dell’Avv. Francesco De Cao
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