Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1832 - pubb. 30/09/2009

Amministrazione straordinaria, cambiamento di sede e iniziativa d’ufficio

Tribunale Udine, 09 Luglio 2009. Est. Mimma Grisafi.


Amministrazione straordinaria – Applicazione delle norme del fallimento – Richiamo espresso – Necessità – Competenza per territorio – Trasferimenti di sede avvenuti nell’anno anteriore – Applicazione dell’art. 9 bis legge fall. – Esclusione.

Amministrazione straordinaria – Apertura d’ufficio della procedura – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.

Amministrazione straordinaria – Apertura d’ufficio della procedura di estensione del fallimento alla controllante – Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice – Esclusione – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.



Le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè - al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura. Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla procedura di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis") dell'art. 9 legge fall. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, in via di eccezione, dispone che i trasferimenti avvenuti nell'anno anteriore sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi. (fg) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 D.Lgs 270/99 che consente (diversamente dall'attuale disciplina del fallimento) l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione straordinaria, per violazione dell' art. 3 della Costituzione. L'impronta prettamente pubblicistica della normativa dettata per le imprese di particolari dimensioni, e quindi le peculiarità della stessa, portano infatti ad escludere che possa configurarsi un'ingiustificata disparità di trattamento processuale tra situazioni che tra loro non sono per nulla "analoghe". (fg) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art.3 D.Lgs 270/99 che consente (diversamente dall'attuale disciplina del fallimento) l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione straordinaria, per asserita violazione dell'art. 111 Cost., ossia per violazione dei principi di "terzietà" e imparzialità del giudice, qualora non vi sia stata un'apertura officiosa della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.lgs 270/99, sulla base di una "notizia decoctionis" comunque acquisita, ma l'apertura della procedura c.d. "madre", nel cui ambito si inserisce l'estensione, sia avvenuta su ricorso di altra società del gruppo, ed il Tribunale, investito della prima procedura, si sia limitato ad instaurare d'ufficio la procedura di "estensione" alla controllante, alla luce delle risultanze della relazione del Commissario Giudiziale, così utilizzando uno strumento previsto dalla legge in funzione del perseguimento dell'interesse della procedura "madre". (fg) (riproduzione riservata)


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