Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13815 - pubb. 10/12/2015
L'attestatore non ha il dovere di spingersi ad analizzare fenomeni pregressi ed eventualmente comportanti la responsabilità degli organi amministrativi della società
Tribunale Ravenna, 27 Ottobre 2015. Est. Farolfi.
Concordato preventivo – Accertamento dei crediti da parte del giudice delegato – Formazione dello stato passivo – Esclusione – Verifica sommaria ai soli fini dell’ammissione al voto – Sussistenza – Contestazione circa l’entità e natura dei crediti – Instaurazione di un giudizio ordinario in contraddittorio tra creditore e debitore – Necessità
Concordato preventivo – Modificazione della proposta concordataria – Produzione in corso di procedura della relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. – Ammissibilità
Concordato preventivo – Irregolarità contabili pregresse – Rilevanza ai fini della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. – Esclusione – Condizioni – Esposizione corretta della situazione patrimoniale aggiornata – Sufficienza
Concordato preventivo – Compiti del perito attestatore – Ricerca di comportamenti o di situazioni suscettibili di responsabilità degli organi sociali – Esclusione
Concordato preventivo – Compiti del Commissario Giudiziale – Novella dell’art. 172 l. fall. introdotta dal D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 – Obbligo di indicare le utilità delle azioni risarcitorie esperibili in caso di fallimento – Fattispecie integrante le previsioni rivelanti ex art. 173 l. fall. – Esclusione
Concordato preventivo con cessione dei beni – Nomina del liquidatore giudiziale nella persona indicata dalla società debitrice – Ammissibilità
Azione di responsabilità promossa dal creditore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni – Ammissibilità
Nella procedura di concordato, a differenza del fallimento, manca una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti, per cui l’inclusione del credito nell’elenco formato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 l. fall. non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l’eventuale accertamento per le vie ordinarie dell’entità e della natura del credito medesimo. Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori vengono risolti dal giudice delegato, in maniera sommaria e sulla scorta delle risultanze documentali, ai soli fini dell’ammissione al voto, cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Va ritenuto legittimo il deposito in corso di procedura della relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. a fronte della intervenuta modificazione della domanda; così come la domanda può essere modificata ex art. 175 l. fall. sino all’inizio delle operazioni di voto ed analogamente deve dirsi per la possibilità di modificare o depositare una relazione di attestazione supplettiva, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 161 terzo comma l. fall. introdotto dalla riforma del 2012, così deve ritenersi che analoga possibilità di deposito successivo o integrativo debba concedersi per la relazione ex art. 160 secondo comma l. fall.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il tema relativo a presunte irregolarità contabili pregresse, ove non sia posta in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano concordatario ed ivi esposta, esula completamente dal tema della ‘frode ai creditori’ ex art. 173 l. fall. (sul punto cfr. Cass. 23 giugno 2011 n.13818).
La fattispecie di cui all’art. 173 l. fall. presuppone che il comportamento decettivo del debitore avvenga e perduri nell’ambito della proposta risultando a tal fine irrilevante che l’atto gestorio eventualmente negligente sia superato dal deposito e dalla offerta in visione ai creditori di una situazione aggiornata veritiera. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il professionista attestatore, ferma l’esigenza di verificare ed attestare la veridicità dei dati aziendali, non ha tuttavia il dovere di spingersi ad analizzare fenomeni pregressi ed eventualmente comportanti la responsabilità degli organi amministrativi della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Non è affatto chiaro che la modifica dell’art. 172 l. fall. operata dalla ‘miniriforma’ del 2015 incida su un evento rilevante ex art. 173 l. fall., posto che l’esigenza che il commissario giudiziale illustri comparativamente le utilità che una procedura fallimentare potrebbe apportare attraverso azioni risarcitorie e revocatorie, sembra giustificare un’esigenza di completezza informativa prodromica al più corretto esercizio del voto (che infatti con la riforma è necessariamente palese, se favorevole); ma non vale ex se ad introdurre un caso di frode che, sia pure a fronte di un oscillante dibattito, e ferma la eventuale configurabilità dell’abuso concordatario, presuppone un comportamento ‘scorretto’ del debitore nell’ambito interno del procedimento di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nell’ambito di concordato preventivo con cessione dei beni, può essere nominato il liquidatore indicato dalla società debitrice, in assenza di indicazioni contrarie tali da rendere inopportuna la nomina, fermo restando la vigilanza del commissario e l’obbligo di riferire al G.D. ai sensi dell’art. 185 l. fall. (cfr. Tribunale di Lodi decr. 1° marzo 2010, in Fallimento, 2010, p. 593 con nota di Fabiani).
Nel senso che “il commissario liquidatore può essere scelto tra i soggetti indicati dalla società concordataria, stante il relativo potere di nomina dell’imprenditore richiedente, purché il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall.”, si veda Tribunale di Rimini 1°ottobre 2015, in questa Rivista. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
E’ ammissibile la proposizione dell’azione ex art 2394 c.c. da parte del creditore concorsuale che si ritenga leso da parte degli amministratori e sindaci pur a fronte della sottoposizione della relativa società a concordato preventivo con cessione dei beni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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