Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10018 - pubb. 10/02/2014
Prededuzione dei crediti sorti durante la prima procedura di concordato. Collocamento in apposita classe dei crediti per responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
Tribunale Rimini, 26 Novembre 2013. Est. Maria Antonietta Ricci.
Concordato preventivo - Presentazione di una seconda proposta - Crediti maturati nella vigenza della prima domanda - Prededuzione - Necessità - Inammissibilità.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Crediti generati dalla responsabilità di cui all'articolo 2497 c.c. per attività di direzione e coordinamento di società - Responsabilità sussidiaria - Formazione di apposita classe - Necessità.
Qualora ad una prima proposta di concordato preventivo che non abbia avuto esito positivo, ne faccia seguito una seconda, questa deve prevedere, pena la sua inammissibilità, il beneficio della prededuzione in favore dei crediti sorti nella vigenza del primo concordato e ciò a prescindere dalla esatta loro quantificazione.
La responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento di società di cui all'articolo 2497 c.c. ha natura sussidiaria, subordinata all’incapienza del patrimonio della società sottoposta; ne consegue che, nell'ambito del concordato della società preposta, i crediti generati da tale responsabilità devono essere collocati in apposita classe.
Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com
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