Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7037 - pubb. 14/03/2012

Giudizio di divisione e regime delle spese processuali, con lente sulla posizione del comunista esecutato.

Tribunale Novara, 23 Giugno 2011. Est. Starita.


Comunione – Scioglimento – Consenso dei comunisti – Sufficienza.

Comunione – Giudizio di divisione – Spese processuali – Deroga al principio della soccombenza – Imputabilità a carico della massa.

Comunione – Giudizio di divisione – Spese processuali – Imputabilità a carico della massa – Eccezione – Giudizio instaurato nel contesto di una procedura esecutiva.

Comunione – Giudizio di divisione – Spese processuali – Condividente esecutato – Configurabilità della soccombenza.

Comunione – Giudizio di divisione – Spese processuali – Condividente esecutato – Comunista non esecutato – Condanna in via solidale alle spese processuali – Esclusione.



La comunione deve ritenersi sciolta per effetto del solo consenso, espresso o tacito, manifestato da tutte le parti del processo di scioglimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell’interesse comune di quest’ultima, nel senso che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese pari alla propria quota nella comunione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La regola secondo la quale le spese del giudizio di divisione devono gravare a carico della massa trova una parziale deroga, con ritorno al principio della soccombenza, laddove si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall’essere una procedura esecutiva immobiliare promossa sull quota di proprietà dell’esecutato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nei rapporti tra il creditore procedente e il condividente esecutato è configurabile una vera e propria soccombenza di quest’ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva, dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Al contrario della posizione del condividente esecutato, è escluso che il condividente non debitore possa essere condannato in via solidale al pagamento delle spese per l’intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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