Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6973 - pubb. 27/02/2012

Natura extracontrattuale della responsabilità del venditore e costruttore di immobili di cui all'articolo 1669 c.c.

Tribunale Brindisi, 19 Aprile 2011. Est. Natali.


Venditore che cura la costruzione dell’immobile compravenduto – Responsabilità ex art. 1669 c.c. – Sussiste.



Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, risponde dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) nei confronti degli acquirenti, non in virtù del contratto con essi intercorso, qualificabile in termini di compravendita immobiliare, ma a titolo di responsabilità extracontrattuale. Infatti, la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale