Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35641 - pubb. 20/11/2020
La sanzionabilità del notaio per le cessioni di crediti IVA inesistenti da lui autenticate
Commissione tributaria provinciale Pavia, 08 Ottobre 2020, n. 342. Pres. Liuzzo. Est. Barraco.
Responsabilità del notaio – Sanzioni amministrative tributarie – Concorso nella violazione ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997 – Rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica – Art. 7 d.l. n. 269/2003 – Esclusione
Responsabilità del notaio – Autenticazione di scritture private di cessione di crediti IVA – Art. 28 legge notarile – Inapplicabilità – Verifica dell’esistenza del credito – Esclusione
Ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Non possono quindi essere irrogate, a titolo di concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, al notaio che ha autenticato gli atti. (Nella specie, si trattava di cessioni di crediti IVA inesistenti).
L’autenticazione di una cessione di crediti IVA non viola l’art. 28 l. n. 89/1913, perché l’atto non è proibito dalla legge né contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Il notaio non è neppure tenuto ad acquisire la richiesta di rimborso o la notifica della cessione all’Amministrazione: questi documenti, comunque, non darebbero certezza dell’effettiva esistenza del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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