Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28854 - pubb. 14/03/2023

Esecuzione immobiliare: efficacia delle modifiche al regime patrimoniale dei coniugi tra annotazione a margine dell’atto di matrimonio e trascrizione nei registri immobiliari

Tribunale Treviso, 19 Settembre 2022. Est. Torresan.


Esecuzione immobiliare – Modifica del regime patrimoniale dei coniugi – Forma di pubblicità – Annotamento nei registri di tato civile – Sufficienza – Trascrizione nei registri immobiliari – Non esigenza



In materia esecutiva, il pignoramento della piena proprietà di immobile, già in titolarità dei coniugi in comunione legale ma perfezionato dopo l’annotazione nei registri dello stato civile del mutamento del regime patrimoniale in separazione, è inefficace per la quota di proprietà del coniuge non debitore.


L’art. 162, comma 4 cod. civ. costituisce ex se forma di pubblicità dichiarativa provocando, così, gli effetti di cui all’art. 2644 cod. civ.; in questo caso, la trascrizione nei Registri immobiliari degli atti di cui all’art. 2647 cod. civ. – come modificato dall’art. 206 della L. 151/1975 – assume funzione di mera pubblicità notizia.


Ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’avvenuto scioglimento del regime di comunione è necessario e sufficiente il perfezionamento della formalità pubblicitaria dell’annotamento a margine dell’estratto di matrimonio e non, anche, della trascrizione nei registri immobiliari. (1) (Simone Voltarel) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Simone Voltarel



(1) L’ordinanza 19 settembre 2022 pronunciata dal Giudice dell’esecuzione Trevigiano trae origine dall’opposizione svolta dalla debitrice esecutata la quale, inter alia, rivendicando la propria qualità di comproprietaria dei beni pignorati per comunione ordinaria e non quale coniuge in regime di comunione dei beni, ha chiesto la sospensione del processo esecutivo per “gravi motivi”.

In particolare, l’opponente ha dedotto d’aver contratto matrimonio in comunione dei beni ex art. 159 cod. civ. e, poco dopo, acquistato la propria casa familiare.

Dopo qualche anno, ai sensi dell’art. 210 cod. civ., la coppia ha mutato il regime prescelto al momento delle nozze in separazione, avendo cura di annotare la modifica a margine dell’atto di matrimonio ma non di trascriverla sui registri immobiliari a margine dell’atto di acquisto dell’abitazione.

Il creditore particolare di uno dei coniugi, seguendo gli insegnamenti di Cass. 6575 del 14/3/2013, recentemente ribaditi da Cass. ord. n. 20845 del 21/07/2021[1], ha staggito la piena proprietà dell’intero bene, già acquistato in regime di comunione legale.

Il Giudice, dopo essersi soffermato su aspetti preliminari, ha analizzato gli effetti del mutamento del regime patrimoniale dei coniugi sulla sfera della loro responsabilità, approfondendo le modalità pubblicitarie necessarie e sufficienti per ritenere la modifica opponibile ai terzi.

Premettendo, cioè, che l’art. 162, comma 4 cod. civ.[2] costituisce forma di pubblicità dichiarativa ex se provocando, così, gli effetti di cui all’art. 2644 cod. civ., il Giudice dell’Esecuzione si interroga se la trascrizione nei Registri immobiliari degli atti di cui all’art. 2647 cod. civ. sia per ciò degradata da forma di pubblicità dichiarativa a mera pubblicità notizia.

Il tema, quindi, è determinare se l’annotazione nei registri di stato civile sia condizione necessaria e al contempo anche sufficiente ai fini dell’opponibilità, oppure concorra insieme alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai fini della determinazione dell’effetto: in questa seconda ipotesi, sarebbe sufficiente per il creditore operare la verifica del (mancato) annotamento a margine della trascrizione dell’acquisto immobiliare per legittimare il pignoramento sull’intero bene, già acquistato in comunione legale successivamente variata.

Una tale tesi porterebbe alla conseguenza che la responsabilità patrimoniale dei coniugi permarrebbe anche oltre la convenzione modificativa del regime patrimoniale, vincolata a una forma di pubblicità ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 162 cod. civ., con l’effetto che lo scioglimento della comunione acquisterebbe efficacia solo subordinatamente alla trascrizione nei registri immobiliari.

Il giudice invece, aderendo a giurisprudenza e dottrina maggioritaria in materia, non ritiene necessario il cumulo della doppia pubblicità e fonda la propria motivazione sulla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 151/1975[3] con la quale il Legislatore, abrogando l’ultimo comma dell’art. 2647 cod. civ., ha configurato la trascrizione nei registri immobiliari quale mero strumento di pubblicità notizia, non incidente ai fini dell’opponibilità, come espressamente enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21658/2009 secondo cui “l’annotazione di cui all’art. 162 cc, comma 4 (norma speciale) è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 cc (norma generale) ha funzione di mera pubblicità notizia”.

Sulla base di tali argomenti il giudice con l’ordinanza in esame ha disposto la sospensione della procedura esecutiva per la quota di ½ di proprietà del bene sottoposto a pignoramento, spettante alla coniuge non debitrice in qualità di comproprietaria.

Tale lettura trova conferma anche nell’art. 69 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, concernente l’ordinamento dello Stato Civile, che prevede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio di tutte le cause dalle quali scaturisce lo scioglimento del regime di comunione legale, in senso conforme allo schema delineato dal combinato disposto agli artt. 162 e 191 cc.

L’argomento, per la sua peculiarità e per l’alternanza nel tempo di norme e circolari che presentano caratteristiche tra loro antinomiche[4], è stato dalla giurisprudenza trattato in maniera non omogenea.

Al riguardo, con ordinanza n. 376 del 13/01/2021[5], infatti, la Cassazione ha precisato che, mentre all’annotazione negli atti dello Stato Civile sarebbe attribuita la funzione di rendere opponibili ai terzi le vicende che incidono sul regime legale della comunione tra i coniugi, la trascrizione nei registri immobiliari avrebbe ad oggetto unicamente e specificatamente lo status, ovvero la condizione giuridica dei singoli beni, che potrebbe pertanto essere opposta solamente se preventivamente trascritta.

Perciò il percorso binario riguarderebbe formalità pubblicitarie con oggetto e funzioni diverse: l’annotazione negli atti dello stato civile riguarderebbe soltanto le forme di deroga intervenute al regime di comunione legale; la trascrizione solamente lo status giuridico del bene. Inoltre, sempre secondo questa opinione, se è vero che la trascrizione delle convenzioni matrimoniali non è contenuta all’interno dell’elenco di cui all’art. 2643 cod. civ., si afferma che la trascrizione produce effetti dichiarativi anche nell’ipotesi di silenzio della legge, salvo che risulti il contrario.

Come detto – e in tal solco il G.E. del Tribunale di Treviso si è posto con il provvedimento in commento - la giurisprudenza maggioritaria[6] distingue l’efficacia delle formalità pubblicitarie – annotamento nei registri di stato civile e trascrizione nei registri immobiliari – non cumulandone l’adempimento ai fini del prodursi dell’effetto dichiarativo, ma individuando nella sola annotazione a margine dell’atto di matrimonio l’effetto pubblicitario che rende la convenzione prescelta opponibile ai terzi.

Per quanto sopra esposto, il legislatore dovrebbe chiarire quale sia ruolo e incidenza di ciascuna delle due forme di pubblicità, soprattutto quello dell'annotamento, per consentire il definitivo e chiaro bilanciamento della tutela dei terzi con quella dei coniugi. (Simone Voltarel)

 

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[1] “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà”.

[2] Norma a mente della quale “le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”.

[3] L’art. 206 della norma in commento ha introdotto il nuovo art. 2647 cod. civ. che, precedentemente, prevedeva al quarto comma che “Il vincolo dotale e quello derivante dalla  comunione,  nonchè  la costituzione del patrimonio familiare non possono essere  opposti  ai terzi finche' non siano trascritti, fermo,  per  quanto  riguarda  il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169”.

[4] L'art. 1 della L. n. 52 del 1985 ha modificato il testo dell'art. 2659 c.c. relativamente al contenuto della nota di trascrizione, disponendo che essa deve contenere, tra le altre indicazioni, anche quella del regime patrimoniale delle parti. Dal 1985 si devono attendere quindici anni perché con il D.P.R. n. 396/2000 venga modificato l'ordinamento dello stato civile, consentendosi l'annotazione della separazione a margine dell'atto di matrimonio. Altri quindici anni più tardi, con la L. n. 55/2015, è stato inserito nell'art. 191 c.c. il comma 2 che recita: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”. L’incertezza è aumentata dalla Circolare del(l’allora) Ministero delle Finanze 128/1995 che, sul punto, ha precisato che “la indicazione del regime patrimoniale dei coniugi, richiesta sulla nota dall'art. 2659 c.c., non è alternativa o sostitutiva della particolare pubblicità nei registri dello stato civile prevista dalla legge 19/5/75, n. 151, ma mira essenzialmente a consentire una corretta informazione ai terzi circa la titolarità dei diritti reali o dismessi o acquistati, da soggetti coniugati, relativamente all'immobile oggetto della trascrizione. Pertanto, il regime patrimoniale deve essere obbligatoriamente indicato nelle note di trascrizione per entrambe le parti contraenti e, cioè, sia per i soggetti “a favore” e sia per quelli “contro”, quando dall'atto risulta che le stesse sono coniugate”.

[5] “La separazione personale, causa di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, produce i suoi effetti con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c. Affinché il successivo acquisto di immobile (o di mobile registrato) compiuto da uno soltanto dei coniugi sia opponibile ai terzi di buona fede è necessario e sufficiente che lo status di separato risulti dalla nota di trascrizione nei registri immobiliari, essendo irrilevante a tal fine l'avvenuta annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio”.

[6] Cass. n. 17207 del 16/6/2021 ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto di matrimonio



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