Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14209 - pubb. 18/02/2016

Rilievo del fideiussore: rapporto di subordinazione tra azione di rilievo per liberazione e azioni di rilievo per cauzione

Tribunale Forlì, 08 Febbraio 2016. Est. Barbara Vacca.


Rilievo del fideiussore – Art. 1953 c.c. – Rapporto subordinazione azione di rilievo per liberazione e azioni di rilievo per cauzione - Sussistenza

Rilievo del fideiussore – Art. 1953 c.c. – Ricorso ex art. 671 c.p.c. – Nesso strumentalità – Insussistenza – Inammissibilità del sequestro conservativo

Periculum in mora – 671 c.p.c. – Crediti di fonte contrattuale non sopravvenienza fatti nuovi – Insussistenza



L’azione di rilievo per liberazione e l’azione di rilievo per cauzione di cui all’art. 1953 c.c. non si pongono tra loro in rapporto di equivalenza, bensì di subordinazione, nel senso dell’alternatività dei rimedi, sicché il fideiussore può far ricorso al rilievo per cauzione solo dopo aver inutilmente tentato di ottenere la liberazione dalla fideiussione. (Giovanni Cedrini, Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

Le domande tese ad ottenere la liberazione dalla garanzia fideiussoria prestata e, solo in subordine ed in mancanza di tale liberazione, il rilascio delle garanzie per assicurare il soddisfacimento dell’eventuale azione di regresso, prevedono unicamente un obbligo di facere in capo al debitore sicché, con riguardo a tali domande, la misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è inammissibile poiché priva del necessario nesso di strumentalità. Solo con riguardo alla domanda di risarcimento danni (ove proposta) il sequestro conservativo può ritenersi astrattamente concedibile. (Giovanni Cedrini, Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

Il periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito, rispetto a crediti fondati su obbligazioni contrattuali presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da determinare la possibilità del venir meno delle garanzie patrimoniali sulle quali il creditore aveva potuto fare affidamento al momento dell’insorgere del rapporto obbligatorio. Solo in caso di una tale sopravvenienza è infatti possibile ritenere sussistente il timore di perdere la garanzia del soddisfacimento del credito. (Giovanni Cedrini, Francesca Corsano) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Francesca Corsano – Cedrini & Zamagni Studio Legale – Axiis


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