Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5030 - pubb. 06/06/2011
Responsabilità della Consob per omessa vigilanza sul mercato, onere della prova, nesso di causalità e prescrizione
Tribunale Novara, 03 Giugno 2011. Est. Rossana Riccio.
Obbligazioni argentine - Doveri di vigilanza e di ispezione della Consob - Omissione - Responsabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale.
Consob - Omesso uso dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva - Presupposti - Onere della prova - Anomalia del volume di contrattazione - Dimostrazione del presupposto per l'intervento della Consob - Necessità dimostrazione del nesso di causalità con riferimento alla specifica operazione.
Solo con l'offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell'anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione, con la conseguenza che da tale momento soltanto può essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'articolo 2947, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'accertamento della responsabilità della Consob per aver omesso di utilizzare, nell'ambito della vicenda relativa alle obbligazioni argentine, i propri poteri di vigilanza informativa ed ispettiva è soggetto alle comuni regole del codice civile quanto a imputazione soggettiva, nesso eziologico, evento di danno e quantificazione. A tal fine è, pertanto, necessario stabilire se e quanto effettivamente la Consob sarebbe stata in grado di percepire anomalie e alterazioni del mercato e, conseguentemente, quando sarebbe sorto l'obbligo di attivarsi attraverso l'esercizio dei suoi poteri. Con specifico riferimento all'anomalia costituita dall'entità raggiunta dal volume di contrattazione e l'abnorme alterazione del mercato delle obbligazioni in questione, al fine di ritenere sussistente la responsabilità della Consob, occorre fornire la dimostrazione che nei mesi immediatamente precedenti l'acquisto dei titoli, l'andamento del mercato aveva raggiunto livelli tali da giustificare o addirittura da imporre l'intervento dell'ente di vigilanza ed occorre, altresì, dimostrare che, ove tali anomalie fossero state percepite, gli interventi dell'istituto di controllo avrebbe impedito la conclusione del contratto di acquisto delle obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
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