Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 398 - pubb. 01/07/2007
Inadeguatezza dell'operazione e risoluzione
Tribunale Genova, 26 Giugno 2006. ..
Intermediazione finanziaria – Ordine di borsa – Forma scritta – Necessità
Intermediazione finanziaria – Acquisto titoli obbligazionari del Gruppo
Parmalat – Obbligo di informazione a carico dell'intermediario – Violazione – Sussistenza
Intermediazione finanziaria – Acquisto titoli obbligazionari emessi all’estero
– Offering circular – Obbligo di consegna al risparmiatore – Sussistenza
Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Obbligo di segnalazione – Contenuto
Intermediazione finanziaria – Risoluzione contrattuale – Effetti restitutori – Limiti
La forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari.
L'intermediario deve garantire una informazione concreta ed effettiva sul
titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio
interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto,
in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad
investitori qualificati e l’obbligazione viene emessa da una società di diritto
straniero fortemente sottocapitalizzata.
In mancanza di prospetto informativo, le informazioni essenziali sul titolo
obbligazionario devono essere comunicate attraverso la consegna al cliente
dell’offering circular, soprattutto quando il documento contiene notizie
allarmanti in merito alla solidità patrimoniale della società emittente.
La clausola, inserita nell’ordine di borsa, con cui il cliente dichiara di
voler comunque effettuare l’ordine pur in presenza di un’operazione non
adeguata, non costituisce prova del contenuto specifico delle informazioni che
la banca avrebbe dovuto fornire sul titolo, né delle ragioni che avrebbero reso
concretamente inadeguata l’operazione rispetto alle caratteristiche del
cliente.
Se l'operazione finanziaria viene dichiarata nulla o risolta, il cliente deve
restituire i titoli in suo possesso, ma non anche gli interessi cedolari
maturati prima del default obbligazionario, in quanto trattasi di frutti
percepiti dal risparmiatore in buona fede, e comunque di una prestazione già
eseguita, alla quale rimane indifferente la sopravvenuta risoluzione del
contratto.
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