Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32693 - pubb. 21/02/2025
La Corte d'Appello di Salerno su concessione abusiva di credito e mutuo fondiario
Appello Salerno, 28 Novembre 2024. Pres. Colucci. Est. Carleo.
Concessione abusiva di credito - Onere della prova
"In tema di concessione abusiva di credito, l'onere della prova grava su chi eccepisce l'abusività della condotta della banca, richiedendo la dimostrazione della conoscenza o conoscibilità dello stato di crisi del finanziato e dell'effettivo pregiudizio arrecato ai creditori. Il fideiussore non è legittimato a sollevare tale eccezione per sottrarsi all'obbligo di pagamento, trattandosi di un’azione esperibile dal curatore fallimentare o dal debitore stesso."
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La Corte d'Appello di Salerno, con la decisione in rassegna, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso la sussistenza di una concessione abusiva di credito da parte della banca in relazione a un contratto di mutuo fondiario.
L’appellante, fideiussore e terzo datore di ipoteca, aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno sostenendo che la banca avrebbe erogato il finanziamento in violazione del principio di buona fede e correttezza, contribuendo così all’aggravamento della situazione debitoria della società finanziata.
La Corte, nel confermare la decisione di primo grado, ha evidenziato che:
• La prova della concessione abusiva del credito non può limitarsi alla produzione dei bilanci d'esercizio o alle valutazioni soggettive di parte, ma richiede la dimostrazione che la banca abbia erogato il finanziamento in modo imprudente, ossia pur conoscendo o dovendo conoscere la grave situazione finanziaria del debitore.
• Per configurare una concessione abusiva di credito, è necessario provare che l’istituto abbia volontariamente o colposamente contribuito all’occultamento dello stato di insolvenza della società, arrecando un danno ai creditori.
• La Corte ribadisce che il soggetto legittimato ad agire per la concessione abusiva del credito è il curatore fallimentare o, in alcuni casi, il debitore stesso, non il fideiussore, il quale non può far valere tale eccezione per opporsi alla richiesta di pagamento avanzata dalla banca.
• La conoscenza dello stato di crisi o dissesto da parte della banca deve emergere in maniera chiara dagli atti processuali e non può essere dedotta ex post da una consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, l’appello è stato respinto e la Corte ha confermato l'obbligo dell’appellante di saldare il debito, condannandolo al pagamento delle spese processuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. P.F.
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