Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29898 - pubb. 12/10/2023

Difetto di legittimazione attiva del cessionario di credito bancario

Tribunale Forlì, 20 Settembre 2023. Est. Picci.


Cessione di credito bancario - Legittimazione del presunto cessionario - Prova titolarità del credito



In tema di legittimazione attiva del presunto cessionario di un credito bancario per il quale questi abbia agito in via monitoria, il deposito dell’avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale da parte del presunto cessionario ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata l’inclusione del credito nell’oggetto della cessione.


[Nel caso di specie, è apparsa carente la prova dell’effettiva titolarità del credito oggetto di cessione, in quanto l’estratto pubblicato in Gazzetta ufficiale, già allegato nella fase monitoria, riporta, quale unico riferimento, la circostanza che i crediti derivavano da: «finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01.01.1988 ed il 30.07.2020». Non è stata inoltre depositata la copia del contratto di apertura di credito in c/c, con la conseguenza che non risulta adeguatamente dimostrata l’inclusione del credito preteso nei confronti dell’ingiunto sulla base della stessa classe di crediti indicata nell’estratto pubblicato in gazzetta.] (Antonio Paone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Antonio Paone


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova.


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