Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29856 - pubb. 06/10/2023

Difetto di legittimazione attiva del cessionario di credito bancario

Tribunale Forlì, 20 Settembre 2023. Est. Pecci.


Cessione di credito bancario - Legittimazione del presunto cessionario - Prova titolarità del credito



In tema di legittimazione attiva del presunto cessionario di un credito bancario per il quale questi abbia agito in via monitoria, il deposito dell’avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale da parte del presunto cessionario ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata l’inclusione del credito nell’oggetto della cessione.


Manca la prova dell’effettiva titolarità del credito oggetto di cessione quando l’estratto pubblicato in Gazzetta ufficiale riporta, quale unico riferimento, la circostanza che i crediti derivavano da: «finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti in un determinato.


In mancanza del deposito del contratto di apertura di credito in conto corrente, non risulta adeguatamente dimostrata l’inclusione del credito sulla base della classe di crediti indicata nell’estratto pubblicato in gazzetta. (Antonio Paone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Antonio Paone



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova.




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