Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26242 - pubb. 01/12/2021

Fidejussione ABI: nullità delle singole clausole o dell’intero contratto?

Tribunale Reggio Emilia, 17 Novembre 2021. Est. Morlini.


Fidejussione contenente clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento dalla Banca d’Italia - Nullità singole clausole ai sensi dell’articolo 1419 c.c. e non dell’intero contratto - Sussiste



Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


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FATTO

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Banca Carige s.p.a. nei confronti del debitore principale T.s.r.l. e del fidejussore D. Pantaleo, relativamente al ripianamento di un debito derivante da un rapporto di conto corrente affidato e da un mutuo chirografario.

Avverso l’ingiunzione ha proposto la presente opposizione il fidejussore D., sollevando diverse eccezioni, tra le quali quella della nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust in relazione all’articolo 1957 c.c. (cfr. in particolare pagina 4 citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), mentre ha resistito Banca Carige.

Il Giudice inizialmente procedente ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, su istanza dell’opponente, ha autorizzato la chiamata in causa del terzo M. Luigi, dal quale l’opponente ha chiesto di essere manlevato in denegata ipotesi di soccombenza, che è però rimasto contumace.

E’ poi intervenuto volontariamente in giudizio il terzo Riviera NPL s.r.l., quale cessionario del credito azionato da Banca Carige.

Nominato nuovo istruttore, questo giudice ha disposto senza esito la mediazione, ha concesso i termini istruttori, ha rigettato la richiesta di CTU contabile formulata dall’opponente ed ha fissato la presente udienza di discussione ex articolo 281 sexies c.p.c., preceduta da termine per note scritte.

 

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, una delle eccezione dell’opponente fideiussore è relativa alla nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005.

Più specificamente, l’opponente eccepisce la nullità dell’articolo 6 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all’articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall’agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente conforme alla clausola 6 dello schema ABI, come detto illegittima; argomenta quindi nel senso dell’applicabilità al caso concreto dell’articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato; evidenzia che la banca non ha provato di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale; conclude quindi nel senso della estinzione della obbligazione di garanzia.

Ciò detto, l’eccezione è fondata.

Si osserva in proposito che la Suprema Corte, dopo essersi inizialmente occupata della materia in oggetto senza prendere espressa posizione in ordine alla sorte della fidejussione contenente clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust (cfr. Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019), ha poi affrontato funditus la tematica statuendo che la declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l’intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c. (così Cass. n. 24044/2019; conformi le successive Trib. Milano 23/1/2020 n. 620 e Trib. Brescia 23/6/2020 n. 1176).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.

Detta pattuizione è stata riproposta in modo letterale, parola per parola e senza modificare nemmeno la punteggiatura, dallo stesso articolo 6 del contratto fidejussorio, così come gli articoli 2 e 4.5 del contratto ripropongono le altre due pattuizioni violative della normativa antitrust, e cioè quelle 2 e 8 del modello ABI, cosiddette clausole di reviviscenza e sopravvivenza.

Essendo il contratto fideiussorio per cui è processo un modello predisposto unilateralmente dalla banca per regolare un numero indeterminato di rapporti e compilato a mano negli spazi lasciati liberi per aggiungere il nome del garante e l’importo garantito (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), non è revocabile in dubbio che trattasi proprio dello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.

Pertanto ed in conclusione sul punto, in base dell’insegnamento di legittimità di Cass. n. 24044/2019 sopra riassunto, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell’articolo 6 del contratto fideiussorio, così come già statuito da questo Tribunale e da questo Giudice in due casi del tutto speculari al presente (cfr. Trib. Reggio Emilia nn. 1271/2021 del 3/11/2021 e 268/2021 del 4/3/2021).

Né coglie nel segno l’eccezione della difesa di Riviera relativamente alla pretesa inammissibilità per tardività dell’eccezione formulata dall’opponente (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.): deve infatti replicarsi che l’eccezione di violazione dell’articolo 1957 c.c., comunque già contenuta a pagina 4 della citazione in opposizione, è stata ulteriormente articolata e dettagliata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e quindi in ogni caso prima dello spirare delle preclusioni assertive (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12310/2015 per la possibilità di modificare la domanda nella memoria ex art 183 comma 6 numero 1 c.p.c., anche addirittura con riferimento a causa petendi e petitum, laddove la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio).

Parimenti infondata è poi l’eccezione di Riviera sull’inapplicabilità della normativa invocata alla fattispecie per cui è processo, asseritamente trattandosi di fideiussione specifica e non già di fideiussione omnibus. Va infatti sul punto osservato che oggetto di causa sono in realtà vere e proprie fideiussioni omnibus, in quanto emesse a garanzia dell’adempimento “di tutte le obbligazioni verso di voi derivanti dalle predette linee di credito”, ciò che coincide con il “contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cosiddetta fideiussione omnibus” tenuto presente dal citato provvedimento 55/2005 della banca d’Italia: trattasi quindi di garanzia prestata per l’adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che sorgono successivamente al rilascio della garanzia, ciò che integra pertanto una vera e propria una fideiussione omnibus.

Solo per completezza espositiva e pur se la questione nemmeno è stata sollevata dalle parti, si evidenzia poi che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullità della fidejussione, la decisione va effettuata da questo giudice unitamente al merito dell’opposizione, perché l’articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s’applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni

La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell’articolo 1957 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Ciò posto, si osserva che, il creditore banca Carige non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto in modo puntuale e preciso, di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore nel termine di legge.

Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 6 del contratto fideiussorio; deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell’articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma; deve quindi concludersi che l’obbligazione fideiussoria si è estinta.

b) In ragione di quanto sopra, l’opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.

Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ragioni integrate dal fatto che la decisione è resa sulla base di un insegnamento giurisprudenziale, quello di Cass. n. 24044/2019, formatosi dopo l’inizio del contenzioso.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

revoca il decreto ingiuntivo n. 272/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 10-12/2/2018;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 17/11/2021

 

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini