Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2517 - pubb. 15/11/2010

Procedimento per dichiarazione di fallimento e tutela delle vittime dell'usura

Appello Brescia, 20 Settembre 2010. Rel. Carla Maria Lendaro.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Applicazione delle norme di tutela delle vittime delle richieste di estorsione e dell'usura - Ammissibilità - Sospensione della pronuncia di fallimento per il periodo di 300 giorni - Valutazione discrezionale del giudice della procedura - Proroga della sospensione - Inammissibilità.



La legge numero 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è applicabile in via analogica anche alle cause fallimentari, nell'ambito delle quali potrà essere disposta una proroga di trecento giorni al fine di impedire temporaneamente la pronuncia della dichiarazione di fallimento. L'applicazione della norma non è automatica né vincolata al parere del Prefetto, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice della procedura; inoltre, in ragione della natura eccezionale della disposizione, la sospensione non potrà essere prorogata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Eugenio Bresciani


Massimario, art. 15 l. fall.


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