Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo V
Banche cooperative

Sezione II
Banche di credito cooperativo

Art. 34
Soci

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione (1).

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro (2).

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l’ammissione a socio, la sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni (3).

5. (Abrogato) (4)

6. Si applica l’articolo 30, comma 5 (5).

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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
(2) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. f), decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. c), decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
(4) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. La disposizione abrogata così recitava: "Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci."
(5) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.