Testo Unico Bancario
BANCHE
Capo V
Banche cooperative
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 35
Operatività
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis (1), determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.
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(1) Le parole «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37-bis» sono state inserite dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.