Testo Unico Bancario
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 159-bis
Informazioni da inserire nei piani di risanamento (1)
1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;
b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;
c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
g) l’individuazione delle funzioni essenziali;
h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell’ente;
i) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;
l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;
m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità;
o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;
p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
q) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;
r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;
v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.
2. Il piano di risanamento indica altresì le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attività che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo può adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.
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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 54, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.