Testo Unico Bancario


TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 160

Abrogato (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

----------------------
(1) Articolo abrogato dall’art. 211, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione abrogata recava la conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.