TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 90

Indagini del consulente senza la presenza del giudice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

II. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.

III. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.


GIURISPRUDENZA

Consulenza tecnica - Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.
Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 16 Ottobre 2020, n. 22615.