Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII-bis
Dei procedimenti collettivi (1)

Art. 840-terdecies

Esecuzione forzata collettiva (2)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L’esecuzione forzata del decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell’interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l’esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

II. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell’esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

III. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

IV. Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell’articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell’esecuzione.

V. Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

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(1) Titolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.
(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.