TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 80-bis
Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

I. La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.