TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 79

Sostituzione del giudice istruttore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

II. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

III. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.