Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa
Art. 75
Nota delle spese
I. Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa
Art. 75
Nota delle spese
I. Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita (1) la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
(1) L’art. 4, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «deve unire al fascicolo di parte» con la seguente: «deposita».