TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa


Art. 71

Iscrizione a ruolo della causa (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Nota d'iscrizione a ruolo - I. La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle generalità delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.»

GIURISPRUDENZA

Procedimento innanzi al giudice di pace - Costituzione della parte che provvede per prima - Presentazione di nota di iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2022, n. 758.


Giudizio innanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte del convenuto, prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Ammissibilità - Conseguenze.
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine perché questi vi provveda, dovendo in tal caso il cancelliere provvedere all'iscrizione a ruolo della causa. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2022, n. 758.