TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa
Art. 71
Iscrizione a ruolo della causa (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Nota d'iscrizione a ruolo - I. La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle generalità delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.»
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Nota d'iscrizione a ruolo - I. La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle generalità delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.»