TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 62
Udienza di discussione
I. Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
II. L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.