TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 61
Ordine di trattazione e discussione delle cause
I. Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.