Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3
Vendita con incanto


Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma (1), il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’art. 560, quarto comma.

II. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

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(1) L’art. 3, comma 7, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» con le seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma».


GIURISPRUDENZA


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