Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3
Vendita con incanto
Art. 588
Termine per l'istanza di assegnazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita (1), può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, (2) a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita [...] (1) non abbia luogo [...]. (1)
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(1) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito le parole: "dell'incanto" con le seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" ed ha soppresso le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte". Le modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(2) L'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha aggiunto le parole ", per sé o a favore di un terzo,". La modifica si applica
alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato decreto-legge.