Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 58
Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
I. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 58
Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
I. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice. (1)
(1) L’art. 4, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito, dopo le parole «elezione di domicilio», le seguenti: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata», e dopo le parole «contrarie disposizioni di legge» ha aggiunto le seguenti: «e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice».