TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 58
Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

I. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.