TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO I
Del procedimento davanti al giudice di pace


Art. 56

Designazione del giudice per ciascuna causa
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa. (1)

II. [...] (2)

____________________
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.»
(2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.»

GIURISPRUDENZA

Procedimento innanzi al giudice di pace - Costituzione della parte che provvede per prima - Presentazione di nota di iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2022, n. 758.


Giudizio innanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte del convenuto, prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Ammissibilità - Conseguenze.
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine perché questi vi provveda, dovendo in tal caso il cancelliere provvedere all'iscrizione a ruolo della causa. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Gennaio 2022, n. 758.