TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 51
Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria

I. La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

II. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.